logo
1_app_anticorruzione
2_schemi_tipo
3_seminari
4_sportello_online
News
ANAC: VIA LIBERA AL CUMULO DELLE FUNZIONI TRA RESPONSABILE ANTI-CORRUZIONE E RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

 

30 novembre 2015

L’Anac, con orientamento n.111 del 04/11/2015, ha decretato che «un  segretario generale di un Comune (anche di piccole dimensioni) può cumulare le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile dei procedimenti disciplinari, anche in ragione della sua situazione di soggetto super partes». Tale decisione del tutto innovativa rispetto ai precedenti orientamenti resi della stessa Authority  nasce a seguito dell’attivazione di molteplici  procedimenti disciplinari avviati dall’autorità giudiziale nei confronti di un rilevante numero di dipendenti “assenteisti” all’interno dell’amministrazione. In particolare, con detta pronuncia viene rilevato che «la diffusione quanto mai ampia dei potenziali illeciti disciplinari perseguibili (…) suggerisce di evitare il conferimento dell’incarico di responsabile dei procedimenti disciplinari a un dirigente responsabile di un ufficio operativo inserito nella struttura organizzativa del Comune e di prediligere invece un soggetto super partes quale il segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione».

Ultimi Articoli

Anac: Soccorso istruttorio e requisiti di partecipazione

  Nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs.n.163/06, le dichiarazioni incomplete rese dai concorrenti, relative ai requisiti di ordine generale «possono formare oggetto di soccorso istruttorio, in quanto assume rilievo la sussistenza sostanziale e non le formalità, né la completezza  del  contenuto della dichiarazione stessa». Qui Parere n. 223 del 22/12/2015

Continua...

Consorzi stabili : divieto di partecipazione plurima

  È legittimo il provvedimento di esclusione reso dalla Stazione appaltante nei confronti di un consorzio e delle sue consorziate che partecipano alla stessa  gara «qualora il consorzio non abbia indicato alcuna impresa consorziata esecutrice». Invero « tale circostanza determina che il consorzio partecipa per tutte le consorziate e che quindi il divieto di partecipazione plurima di cui all’articolo 36, comma 5, si applica a tutte le imprese consorziate». Qui Delibera n.386 dle 06/04/2016

Continua...

Omessa adozione PTPCT: responsabilità è dell’organo di indirizzo

In caso di mancata adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ne è responsabile l’organo di indirizzo, essendo un soggetto obbligato tanto quanto l’RPCT. Infatti è all’organo di indirizzo cui spetta la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione. Non rilevano nemmeno le motivazioni di tale omissione, ovvero la fase di riassestamento dell’assetto organizzativo dell’ente e la mancanza del RPCT. Infatti,  pur mancando specifiche responsabilità relative alla qualità e contenuti dei Piani Triennali, queste sono chiaramente previste dall’art.19, co.5, lettera b nel caso di mancata adozione del PTPCT. Qui Delibera Anac n. 978/2019 _column_inner]

Continua...