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News
Indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1

 

13 gennaio 2017

A fronte delle richieste di chiarimento pervenute all’Autorità  in merito alle Linee guida sui servizi di ingegneria e architettura, l’Anac ha chiarito come, ai sensi dell’ art. 3, comma 1,  lett. vvvvv)del D. Lgs. n. 50/2016 «deve ritenersi che possano essere  spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza  aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le  attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli  ambiti progettuali strutturali e geotecnici». Ciò a condizione che «si tratti di  attività svolta nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è  richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3  della direttiva 2005/36/CE e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza  della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione  del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di  pagamento».

Per gli  affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro, le richieste delle Stazioni appaltanti «devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e  devono soddisfare l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di  potenziali partecipanti». Pertanto, l’ente «può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi  di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino  rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino  indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da  specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (cfr. Parere di  precontenzioso n. 110/2010)». Tuttavia  «la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude  la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto  dell’affidamento».

Qui Comunicato del 14/12/2016

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ANAC: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SÌ ALLE GARE DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

  Negli appalti per l’affidamento di servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali sussiste l’obbligo di centralizzazione ex art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici. In materia, l’Anac ha precisato contrariamente a quanto richiesto dall’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) che «l’assenza di un prezzo al mercato, l’inelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici». Qui il Comunicato del 07/01/2016

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