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Prossima scadena: Entro il 30 Luglio pubblicazione dei dati sui pagamenti in Amministrazione Trasparente

 

1 luglio 2017

Entro il prossimo 30 luglio tutti i  Comuni sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati sui pagamenti per tipologia di spesa (articolo 4-bis del Dlgs 33/2013), oltre all’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (articolo 33 del medesimo decreto) ed all’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Ai fini del calcolo dell’indicatore – che deve riguardare il secondo semestre – devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione o dalla data di stipula del contratto, ma deve essere esclusa l’Iva da corrispondere all’erario in regime di split payment.

Non entrano nel calcolo neppure le fatture soggette a contestazioni o contenziosi (articolo 9 del Dcpm 22 settembre 2014).

In questi casi, la data di scadenza deve essere ridefinita con decorrenza dal momento in cui le fatture diventano esigibili. I comuni devono, pertanto, rendere disponibile, nella sotto-sezione di secondo livello «Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti» della sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale, l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un’interpretazione coerente delle disposizioni dell’articolo 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi i singoli professionisti.

Per rendere trasparente l’uso delle risorse pubbliche è altresì imposto agli enti di pubblicare i dati sui pagamenti in modo da consentire la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari (articolo 4-bis comma 2 Dlgs 33/2013).

A livello operativo, per individuare la natura della spesa sostenuta occorre riferirsi, secondo quanto chiarito con la delibera Anac n. 1310/16, alle tipologie di spesa relative a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale.

L’analisi pertanto dovrà essere effettuata in riferimento alle seguenti voci:

  • Uscite correnti: Acquisto di beni e di servizi – Trasferimenti correnti – Interessi passivi – Altre spese per redditi da capitale – Altre spese correnti
  • Uscite in conto capitale: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Contributi agli investimenti – Altri trasferimenti in conto capitale – Altre spese in conto capitale – Acquisizioni di attività finanziarie.

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei beneficiari e la data di effettivo pagamento.

In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell’Autorità, la cadenza di pubblicazione dovrebbe essere, a regime, almeno trimestrale e deve essere limitata alle aree di rischio a rilevanza esterna: incarichi di consulenza, enti controllati, contratti pubblici di acquisizione di beni e di servizi.

L’omessa pubblicazione dei dati riferiti all’uso delle risorse pubbliche (articolo 4-bis) comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 47 del Dlgs 33/2013, che va da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento é pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

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