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News
WHISTEBLOWLING: PUBBLICATA IN G.U. LA LEGGE
18 dicembre 2017

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.291 del 14 dicembre, la legge 179/2017 del 30 novembre sul cd. Whisteblowling in vigore dal prossimo 29 dicembre.

La legge disciplina la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. 

Per quel che riguarda i dipendenti pubblici, si evidenzia che chi, nell’interesse dell’integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro.  

Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate in tre modi: 

  • al responsabile della prevenzione della corruzione;
  • all’Anac;
  • sotto forma di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

In caso di misure ritorsive poste in essere dalla PA, sarà il diretto interessato a doverlo comunicare all’Anac per proprio conto o per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione. 

La legge evidenzia, all’art.1, che l’identità del segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione sia fondata  e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Di seguito le sanzioni previste:

  • se l’Anac accerta l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti, applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.  
  • se, inoltre, viene accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi, l’Anac applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.  
  • se, infine, si accerta lo svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.


Segnaliamo, infine, che nel caso in cui l’illecito che si vuole segnalare riguardi il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è possibile rivolgersi direttamente all’Anac.

Qui la legge 179/2017 pubblicata in GU;

Qui il dossier n.315 del Servizio Studi Senato.

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