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Linee Guida Anac n. 3 Aggiornate al Correttivo
7 novembre 2017

Con deliberazione n.1007 del 11/10/2017, sono state aggiornate le Linee guida n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.

Nel testo modificato, in virtù del ben noto decreto correttivo, viene ribadito il ruolo fondamentale del RUP che per l’espletamento delle  attività di gara «deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere». Qualora l’organico della Stazione appaltante «presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice». Negli altri casi, la Stazione appaltante può individuare quale RUP «un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri 4 dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida».

Degna di nota è poi la precisazione fatta relativamente ai appalti di lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura  nei quali «il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale».

Nell’ambito delle attività conferite al Responsabile del procedimento, le Linee Guida precisano inoltre che nella fase antecedente alla programmazione  degli appalti  lavori, tale soggetto  «formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice».

Nel settore dei lavori, il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: a« titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento; c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento». Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori «non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d) del Codice. Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione».

Nel settore dei servizi e forniture infine «il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante».

Infine in caso di acquisti centralizzati e aggregati «le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività».

Qui Linee Guida n.3 Aggiornate

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Il giudizio di anomalia dell’offerta «ha lo scopo di esaminare la serietà dell’offerta nel suo complesso sulla scorta delle  giustificazioni e/o chiarimenti forniti dall’interessato, valutando se la portata delle stesse sia modificativa sostanzialmente dell’offerta presentata, costituendo così una nuova offerta, ovvero sia specificativa della serietà  dell’offerta malgrado la evidenziata anomalia».

Qui Delibera n.  948 del 13/09/2017