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News
ANAC Regolamento Parere Precontenzioso

 

7 novembre 2016

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo Regolamento Anac  per il rilascio dei pareri di precontenzioso. in vigore dal successivo 20 ottobre. In materia, l’art. 211 del D.Lgs. n.50/2016 precisa  che «su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre  parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo  svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della  richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito  ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile  innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo  120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso  contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte  ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo  amministrativo».

Nel Regolamento «di particolare  impatto la previsione della comunicazione,  da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti  interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima  (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2), come raccomandata dal Consiglio di Stato nel  menzionato parere, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio  del contraddittorio». A riguardo  l’ Anac ha rappresentato che «le istanze  pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora  permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al  rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti  legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto  delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo  informatico».

Qui Regolamento del 05/10/2016

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