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ANAC:AGGIORNA LE ISTRUZIONI SU PUBBLICAZIONE DATI SUGLI APPALTI

 

29 gennaio 2016

L’ANAC comunica che resta invariata la modalità di comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati ma, quest’anno, poiché il 31 gennaio cade di domenica, la scadenza è da intendersi il 1 febbraio 2016.

Pubblicata, inoltre, la delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 con cui si forniscono indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012.

L’obbligo di pubblicazione riguarda tutti i contratti pubblici, dunque se la commessa è stata affidata con gara o assegnata in via diretta. Non conta neppure che la procedura di assegnazione sia stata o meno preceduta da un bando. Addirittura devono essere ben visibili sul sito web istituzionale anche tutte le informazioni rilevanti sugli appalti attribuiti in deroga, rispetto alle procedure ordinarie. L’avvenuta pubblicazione deve essere poi segnalata all’Anac entro il 31 gennaio di ogni anno. Si evidenzia che per le inadempienze il responsabile della trasparenza rischia multe fino a 25.822 euro.

La delibera sostituisce integralmente la precedente delibera n. 26 del 22 maggio 2013 della vecchia Avcp.

La delibera chiarisce che la pubblicazione dei dati deve avvenire nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web in una sotto-sezione denominata «Bandi di gara e Contratti». I dati vanno pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno in tabelle riassuntive e in formato aperto («.xml») e liberamente scaricabile. Devono essere conservati in questa sezione per almeno cinque anni e comunque fino alla fine del contratto. I dati devono riguardare gli appalti promossi nell’anno precedente «anche se in pendenza di aggiudicazione» e anche quelli in corso di esecuzione nel periodo considerato o che nello stesso periodo «hanno subito modifiche e/o aggiornamenti».

La delibera contiene anche la tabella esemplificativa delle informazioni da pubblicare. Oltre all’oggetto dell’appalto va pubblicato il tipo di procedura, anche in deroga alle procedure ordinarie e l’elenco dei partecipanti e il nome dell’aggiudicatario. Gli importi di aggiudicazione vanno indicati «al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’Iva». Inoltre andrà anche pubblicato l’importo delle somme liquidate anno per anno fino alla conclusione del contratto. Rilevanti anche le indicazioni sui tempi con indicazione della data di fine lavori prevista o, nel caso, conseguita.

Qui Delibera n. 39 del 20/01/2016

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