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News
ANAC: l’indicazione del Valore dell’appalto è un obbligo della SA

 

22 marzo 2016

Con Delibera n. 41, l’Anac ha stabilito che «il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti». Detto calcolo tiene conto dell’importo massimo  stimato «compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e deve, pertanto, essere effettuato tenendo conto di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto e del relativo importo, seppure presunto». Invero «la corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo per la SA (e non una scelta discrezionale della stessa), quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell’appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l’individuazione del giusto procedimento di gara».

Qui Delibera n. 41  del 20/01/2016

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Anac: trasparenza negli ordini professionali

  L’Anac ha precisato in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali che «il Consiglio dell’Autorità, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzo 2016 fino all’entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. 33/2013. In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali,  del contenuto del PNA nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, il predetto termine è da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016».   Qui Comunicato 06/07/2016

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Anac: Responsabilità del Rup negli appalti

  Nella realizzazione dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R.  n. 207/2010 «il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ex art. 89 del d.lgs. 81/2008 ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro». Pertanto, a carico del responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori «grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto». Qui Parere n.228 del 16/12/2015

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