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News
Anac- in house orizzontale

 

23 maggio 2016

E’ possibile per un’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 12, par. 2, della direttiva 2014/24/UE ” affidare direttamente un contratto ad un soggetto non controllato direttamente dalla stessa, nel caso in cui tale soggetto e l’affidataria siano entrambi controllati da un soggetto terzo (c.d. in house orizzontale).

Qui Parere n. 428 del 13/04/2016

Ultimi Articoli

Anac: Soccorso istruttorio e requisiti di partecipazione

  Nelle gare telematiche, deve considerarsi illegittima la clausola del bando che richiede ai concorrenti, quale requisito essenziale di capacità economica- finanziaria «un fatturato medio annuo, per la fornitura di servizi oggetto dell’appalto relativo al triennio pregresso, che superi il doppio dell’importo posto a base di gara». In materia, infatti, l’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006 precisa che “sono illegittimi i criteri di qualificazione che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale”. Qui Parere n. 222 del 22/12/2016

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Anac: Infungibilità Servizi

  Con parere n. 1032, l’Anac ha chiarito che «l’infungibilità del servizio o  della fornitura è la condizione che deve sussistere ai fini dell’espletamento  di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando con affidamento a un  unico operatore, anche nell’ipotesi di diritti di esclusiva». In particolare «la verifica dell’infungibilità  compete all’amministrazione tenuta quantomeno ad avviare un’indagine di mercato  all’esito della quale accertare le ragioni tecniche o i diritti di esclusiva  che determinano l’assenza di concorrenza e la necessità di concludere il contratto  con un solo operatore economico». Qui Delibera n. 1032 del 05/10/2016

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CONVENZIONI DI SEGRETERIA: possibili fino a un massimo di 5 enti

L' Albo dei segretari comunali del Viminale ha pubblicato la Circolare applicativa della nuova disciplina relativa alla  nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale. Tra i punti principali della Circolare si menzionano: per la classificazione delle convenzioni di segreteria, dal 1 dicembre 2020, le convenzioni stipulate a decorrere dal 1 dicembre 2020, dovranno essere classificate in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti; è possibile partecipare alla convenzione per un massimo di cinque enti; la nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente di provincia. Qui Circolare

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