logo
1_app_anticorruzione
2_schemi_tipo
3_seminari
4_sportello_online
News
ANAC:AGGIORNA LE ISTRUZIONI SU PUBBLICAZIONE DATI SUGLI APPALTI

 

29 gennaio 2016

L’ANAC comunica che resta invariata la modalità di comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati ma, quest’anno, poiché il 31 gennaio cade di domenica, la scadenza è da intendersi il 1 febbraio 2016.

Pubblicata, inoltre, la delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 con cui si forniscono indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012.

L’obbligo di pubblicazione riguarda tutti i contratti pubblici, dunque se la commessa è stata affidata con gara o assegnata in via diretta. Non conta neppure che la procedura di assegnazione sia stata o meno preceduta da un bando. Addirittura devono essere ben visibili sul sito web istituzionale anche tutte le informazioni rilevanti sugli appalti attribuiti in deroga, rispetto alle procedure ordinarie. L’avvenuta pubblicazione deve essere poi segnalata all’Anac entro il 31 gennaio di ogni anno. Si evidenzia che per le inadempienze il responsabile della trasparenza rischia multe fino a 25.822 euro.

La delibera sostituisce integralmente la precedente delibera n. 26 del 22 maggio 2013 della vecchia Avcp.

La delibera chiarisce che la pubblicazione dei dati deve avvenire nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web in una sotto-sezione denominata «Bandi di gara e Contratti». I dati vanno pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno in tabelle riassuntive e in formato aperto («.xml») e liberamente scaricabile. Devono essere conservati in questa sezione per almeno cinque anni e comunque fino alla fine del contratto. I dati devono riguardare gli appalti promossi nell’anno precedente «anche se in pendenza di aggiudicazione» e anche quelli in corso di esecuzione nel periodo considerato o che nello stesso periodo «hanno subito modifiche e/o aggiornamenti».

La delibera contiene anche la tabella esemplificativa delle informazioni da pubblicare. Oltre all’oggetto dell’appalto va pubblicato il tipo di procedura, anche in deroga alle procedure ordinarie e l’elenco dei partecipanti e il nome dell’aggiudicatario. Gli importi di aggiudicazione vanno indicati «al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’Iva». Inoltre andrà anche pubblicato l’importo delle somme liquidate anno per anno fino alla conclusione del contratto. Rilevanti anche le indicazioni sui tempi con indicazione della data di fine lavori prevista o, nel caso, conseguita.

Qui Delibera n. 39 del 20/01/2016

Ultimi Articoli

Anac: SOA –Opere marittime e lavori di dragaggio

  Non rientrano nella categoria  delle opere marittime e lavori di dragaggio (categoria SOA OG7) « i lavori di realizzazione di nuovi piazzali attrezzati retrostanti un porto commerciale», in quanto tali   lavori sono « da eseguirsi su aree non prospicienti la linea di costa, non realizzate in acque né finalizzate alla difesa del territorio dalle acque». Qui Parere n.224 del 16/12/2016 risci il testo qui

Continua...

ANAC: Si agli Affidamenti “in house”

  Con Comunicato del 03/08/2016, l’Anac ha precisato che «nelle more dell’emanazione, da parte dell’Autorità, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house», tale strumento può  essere adottato «sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni  aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei  medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle  prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro  della domanda di iscrizione». Qui Comunicato del 03/08/2016

Continua...

Anac: Linee Guida Codici di comportamento negli enti del SSN

  È in consultazione la bozza delle linee guida contenti  indicazioni per l’adozione dei Codici di comportamento da parte dei singoli enti del SSN «al fine di contestualizzare le norme di portata generale contenute nel d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62» introduttivo del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. L’Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati «ogni osservazione ed elemento utile per la elaborazione del documento». definitivo. I contributi possono essere inviati entro le ore 24.00 del 21 novembre 2016 mediante compilazione dell’apposito modello.  Qui il Modello

Continua...