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News
Anac: limiti di competenza tra Stato e Regioni

 

5 aprile 2016

Il materia di vigilanza  sulla anticorruzione , l’Anac con delibera n. 284 ha precisato che con l’entrata in vigore della L. n. 190/2012 sono stati individuati  « i valori soglia, non derogabili, quali punto di equilibrio tra esigenze contrapposte tra lo Stato e le Regioni, in modo tale che non è consentito al legislatore regionale disciplinare la materia dell’anticorruzione, tanto con disposizioni in contrasto, quanto con disposizioni ulteriori, anche più restrittive, rispetto alla legge statale».

Qui Delibera n.284 del 13/01/2016

Ultimi Articoli

Anac:Accordo con l’OLAF

  È stato firmato un accordo tra l'OLAF (Ufficio europeo lotta antifrode) e l’ANAC teso «alla lotta alla corruzione attraverso la collaborazione reciproca in tema di scambio di informazioni ed assistenza operativa, tecnica e di analisi strategica». L’Accordo «fra ANAC ed OLAF persegue un approccio europeo basato sulla cooperazione efficace tra le Autorità dei differenti Stati, l’organo antifrode europeo, le forze dell'ordine e gli enti regolatori» Qui Comunicato del 20/04/2016   Inserisci il testo qui

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ANAC: CAUZIONE PROVVISORIA CALCOLATA SULL’OFFERTA GIUSTA L’ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE SEGRETEZZA

  Nelle procedura di gara, laddove l’impresa concorrente non abbia indicato nell’offerta economica i costi interni aziendali, la Stazione appaltante dovrà provvedere all’esclusione della stessa, essendo escluso in tal caso l’avvio del procedimento del soccorso istruttorio, ex art. 38, comma 2 bis del D.lgs. n. 163/06. Invero «la violazione dell’art. 87 comma 4, configura un’ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta per difetto di un suo elemento essenziale da indicare a pena di esclusione in ossequio al principio di parità di trattamento e di perentorietà del termine di presentazione dell’offerta». Qui Parere n. 204  del 25/11/2015

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Anac: illegittimo il bando se richiede requisiti sproporzionati

  Sono illegittime le clausole  del bando di gara che richiedono alle imprese concorrente  il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ex art. 41 e 42 del D. Lgs. n.163/06, manifestamente sproporzionati. In particolare "la richiesta di un fatturato globale superiore al doppio della base d’asta non è proporzionata", come anche" la richiesta di un fatturato specifico nell’ultimo triennio superiore all’importo triennale del contratto è sproporzionata e lesiva della concorrenza". Inoltre, l’esperienza pregressa per prestazioni identiche «deve trovare la propria giustificazione nelle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di affidamento.» Qui Parere n. 9 del 08/01/2016

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