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News
Anac: Oneri della sicurezza aziendale.

 

16 maggio 2016

Con Delibera n. 505 del 27/04 /2016 , l’Anac ha stabilito che  «è  legittima e non viola il principio di par condicio la possibilità data dalla stazione appaltante di integrare l’offerta con l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendale di cui all’art. 86 comma 3 bis del Codice, in data successiva all’avvenuta aggiudicazione provvisoria ma prima dell’espletamento della verifica dell’anomalia».
Qui Delibera n. 505 del 27/04/2016

 

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Anac: Oneri della sicurezza aziendale.

  Con Delibera n. 505 del 27/04 /2016 , l’Anac ha stabilito che  «è  legittima e non viola il principio di par condicio la possibilità data dalla stazione appaltante di integrare l’offerta con l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendale di cui all’art. 86 comma 3 bis del Codice, in data successiva all’avvenuta aggiudicazione provvisoria ma prima dell’espletamento della verifica dell’anomalia». Qui Delibera n. 505 del 27/04/2016  

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ANAC: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SÌ ALLE GARE DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

  Negli appalti per l’affidamento di servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali sussiste l’obbligo di centralizzazione ex art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici. In materia, l’Anac ha precisato contrariamente a quanto richiesto dall’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) che «l’assenza di un prezzo al mercato, l’inelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici». Qui il Comunicato del 07/01/2016

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Comunicato: Ordini Professionali tenuti ad applicare il Codice

  Anac con comunicato del 28 giugno ha dichiarato che «gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici di diritto privato, soggetti all’applicazione del Codice dei contratti». In particolare l’Autorità ha cosi disposto «gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico». Pertanto «tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.» Qui Comunicato del 28/06/2017

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