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News
Anac: nessun invito per il fornitore uscente

 

28 settembre 2016

L’Anac con delibera n. 917 ha precisato che nella procedura negoziata per gli affidamenti di servizi e forniture sotto  soglia comunitaria «l’applicazione del criterio di rotazione consente all’amministrazione aggiudicatrice di non invitare l’operatore economico affidatario del precedente contratto, fermo restando che la scelta compiuta deve essere motivata ove l’operatore economico escluso chieda di partecipare alla selezione».

Qui Delibera n. 917 del 31/08/2016

Ultimi Articoli

Trasparenza: Delibera ANAC n.114/2023

La carenza di fondi non giustifica la mancata trasparenza sul sito istituzionale da parte del comune. Non può essere accolta quale giustificazione del mancato rispetto degli obblighi normativi di pubblicazione l’acquisizione, a seguito di partecipazione ad un avviso pubblico, di finanziamenti da impiegare per il rifacimento del sito istituzionale di un Ente Locale, ivi compreso l’adeguamento della sezione “amministrazione trasparente”, considerato che l’inadempimento è stato reiterato nel tempo, per diverse annualità, e la gravità delle carenze rinvenute nelle sottosezioni oggetto di verifica. Qui Delibera Anac n.114/2023

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Anac protocollo con Ocse per la trasparenza negli appalti

  È stato siglato il 12 maggio un Protocollo d’Intesa  Anac –Ocse per la promozione dell’integrità e della trasparenza. L’attuale Protocollo si propone di approfondire la collaborazione tra i predetti organi  « incrementando la trasparenza e l’integrità nel settore dei grandi eventi e delle relative infrastrutture». Le parti «coopereranno attraverso la condivisione di metodologie e best practices per la promozione dell’integrità e della trasparenza, scambi informativi, organizzazione di eventi e coinvolgimento di altri partner istituzionali». Qui  Comunicato del 12/05/2016

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Anac: idoneità professionale necessario per appurare l’affidabilità e l’operatore

  La clausola del bando che stabilisce quale requisito necessario di idoneità professionale, ex art. 39 del D. Lgs. n.163/06, l’ iscrizione dei concorrenti alla CCIA da almeno tre anni «non integra violazione dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs 163/2006». Invero, detta disposizione «non si palesa sproporzionata o illogica o irrazionale, (..)essendo preordinata a selezionare soggetti che operino da un congruo lasso di tempo nel settore oggetto dell’appalto, al fine di individuare concorrenti che assicurino una certa affidabilità e pregressa esperienza nello svolgimento del servizi.». Qui Parere n.229 del 16 /12/2015

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