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News
Anac:Contratto di Subappalto

 

14 novembre 2016

Nel parere n.847, Anac ha precisato che «al fine di stabilire se un  sub-contratto costituisca o meno subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.lgs.  163/2006, occorre una verifica in concreto delle attività svolte dal  sub-contraente in cantiere». Tale accertamento è rimesso «al direttore dei  lavori, il quale è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e  amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, incluso il controllo sull’ attività  dei subappaltatori».

Qui Parere n. 847 del 03/08/2016

Ultimi Articoli

Anac Requisito di capacità tecnica nelle Forniture analoghe

  Con parere n.585 l’Ana cha precisato che «il requisito concernente la comprova di un fatturato per forniture analoghe maturato nell’ultimo triennio pari al 50% dell’importo posto a base di gara è legittimo alla luce dell’orientamento consolidato secondo cui è consentita la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della gara stessa».

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L’ANAC SOSPENDE L’OBBLIGO DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI PERCEPITI DAI DIRIGENTI

Con Comunicato del Presidente Anac del 7 Marzo 2018 è stato ritenuto opportuno sospendere, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, l'efficacia della Del. 8 marzo 2017, n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1-ter del D.Lgs. n. 33 del 2013, concernente l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.

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Delibera: Perfezionamento CIG

  Con Delibera n. 1 del 11/01/2017, l’Anac ha chiarito che il «responsabile unico del procedimento deve provvedere al perfezionamento del codice identificativo di gara entro 90 giorni dalla richiesta, a pena della cancellazione dello stesso codice e dell'impossibilità di utilizzo nella procedura sia per la stazione appaltante sia per gli operatori economici». In particolare, l’Autorità ha evidenziato che «la sola acquisizione del codice non garantisca che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata: avendo rilevato moltissimi Cig non perfezionati, ha pertanto deciso di definire regole più rigorose, che, in caso di inadempimento, comportano sanzioni a carico del responsabile unico del procedimento e correlate responsabilità». Qui Deliberazione n.1 del 11/1/2017

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